1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della Regione siciliana, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
c) i redditi patrimoniali derivanti da dismissione di beni e attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;
d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;
f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;
g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, i Ministri interessati e la Regione siciliana provvedono a definire un'apposita intesa tra Stato e Regione siciliana volta ad individuare i tempi e le risorse finanziarie necessarie.
3. Le spese dell'Ente Parco sono gestite in conformità al regolamento di contabilità approvato dal consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto.