Art. 13.
(Entrate e spese dell'Ente Parco).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:

          a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della Regione siciliana, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;

          b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;

          c) i redditi patrimoniali derivanti da dismissione di beni e attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;

 

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          d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;

          f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;

          g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

      2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, i Ministri interessati e la Regione siciliana provvedono a definire un'apposita intesa tra Stato e Regione siciliana volta ad individuare i tempi e le risorse finanziarie necessarie.
      3. Le spese dell'Ente Parco sono gestite in conformità al regolamento di contabilità approvato dal consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto.